Regole per la raccolta funghi

  1. La raccolta dei funghi è consentita esclusivamente previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  2. E’ vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, non che il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.
  3. L’Ente, per particolari esigenze di tutela ambientale nel suo complesso, puo’ limitare o sospendere la raccolta in determinate aree o periodi dell’anno, dandone adeguata informazione.
  4. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento dell’apposito contributo, o  il buono acquistato, accompagnati da indoneo documento di identità del titolare.
    Sono esentati dall’obbligo i minori di anni 14.
  5. La mancata indicazione sul titolo per la raccolta delle generalità del titolare, dell’anno solare o di altro periodo di validità dell’autorizzazione (giornaliero, settimanale), nonchè la mancata esibizione di valido documento di identità da parte del raccoglitore, integrano la fattispecie di raccolta di funghi epigei spontanei senza aver acquisito la necessaria autorizzazione.
  6. Il costo del titolo per la raccolta è attualmente così stabilito:
    – Titolo giornaliero, per l’intero territorio regionale, al costo di € 5,00;
    – Titolo settimanale, per l’intero territorio regionale, al costo di € 10,00;
    – Titolo annuale, per l’intero territorio regionale, al costo di € 30,00;
    – Titolo biennale, per l’intero territorio regionale, al costo di € 60,00;
    – Titolo triennale, per l’intero territorio regionale, al costo di € 90,00.
  7. Il contributo per l’acquisizione del titolo per la raccolta può essere versato con le seguenti modalità:
    – BONIFICO BANCARIO: (Obbligatorio per i titoli di 1/2/3 anni) intestato all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime su conto corrente IBAN IT28W0311146010000000027286 presso la UBI Banca Regionale Europea, filiale di Valdieri;
    – acquisto diretto del buono giornaliero o settimanale, presso le sedi e i centri visita dell’Ente Parco e presso alcuni esercizi commerciali autorizzati dall’Ente stesso.